
La legge 46/90 è stata modificata ed integrata da numerosi altri provvedimenti tra cui:
DPR 18 Aprile 1994 n. 392, "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza",
DPR 13 Maggio 1998 n. 218, "Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico",
DPR 6 Giugno 2001 n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
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Legge 5 Marzo 1990 n. 46
Norme per la sicurezza degli impianti
Ambito di applicazione
- Soggetti abilitati
- Requisiti tecnico-professionali
- Accertamento dei requisiti tecnico-professionali
- Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
- Progettazione degli impianti
- Installazione degli impianti
- Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
- Dichiarazione di conformità
- Responsabilità del committente o del proprietario
- Certificato di abitabilità e di agibilità
- Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
- Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
- Verifiche
- Regolamento d'attuazione
- Sanzioni
- Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
- Disposizioni transitorie
- Entrata in vigore
Gazzetta Ufficiale 12 Marzo 1990 n. 59
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i
seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia
elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto
di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere,
le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto,
di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo
di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto
di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas
allo stato liquido o aeriforme all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente
legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a),
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi.
Art. 2. Soggetti abilitati
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di
cui all'art. 1 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato al possesso dei requisiti tecnicoprofessionali,
di cui all'art. 3, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al
medesimo comma 1, un responsabile tecnico che
abbia tali requisiti.
Art. 3. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2,
comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita
presso un'università statale o legalmente
riconosciuta;
b) oppure un diploma di scuola secondaria superiore
conseguito, con specializzazione relativa al settore
delle attività di cui all'art. 2, comma 1, presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto, previo
un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di
almeno due anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di un'impresa del settore, nel
medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per
un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello
computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di
operaio installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di
cui all'art. l.
Art. 4. Accertamento dei requisiti tecnico-professionali
1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è
espletato per le imprese artigiane dalle commissioni
provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese
è espletato da una commissione nominata dalla giunta
della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un
massimo di nove membri dei quali un membro in
rappresentanza degli ordini professionali, un membro
in rappresentanza dei collegi professionali, un
membro in rappresentanza degli enti erogatori di
energia elettrica e di gas ed i restanti membri
designati dalle organizzazioni delle categorie più
rappresentative a livello nazionale degli esercenti le
attività disciplinate dalla presente legge; la
commissione è presieduta da un docente universitario
di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto
tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i
requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un
certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
Art. 5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali, previa domanda da
presentare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla commissione
provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di
essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese
installatrici o di manutenzione degli impianti di cui
all'art. 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali, previa domanda da
presentare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, coloro che
dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da
almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, come imprese
installatrici o di manutenzione degli impianti di cui
all'art. 1.
Art. 6. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e
g), e 2 dell'art. 1 è obbligatoria la redazione del
progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti
dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di
cui all'art. 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze
di impianto o di autorizzazioni alla costruzione
quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali contestualmente al
progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto
non sia soggetto per legge ad approvazione.
Art. 7. Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli
impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI),
nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla
legislazione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere
dotati di impianti di messa a terra e di interruttori
differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di
protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge devono essere adeguati,
entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal
presente articolo.
Art. 8. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di
cui all'art. 3, terzo comma, del decreto legge 30
giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato
all'attività di normazione tecnica, di cui all'art. 7
della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata
sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel
corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del
capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni
del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 9. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle
norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e
recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, faranno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché,
ove previsto, il progetto di cui all'art. 6.
Art. 10. Responsabilità del committente o del proprietario
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i
lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2.
Art. 11. Certificato di abitabilità e di agibilità
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di
agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle
leggi vigenti.
Art. 12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo,
nonché dall'obbligo di cui all'art. 10, i lavori
concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di
cui all'art. l.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la
fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando
l'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità
di cui all'art. 9.
Art. 13. Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1,
lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'art. 1 vengano
installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il
certificato di abitabilità, l'impresa installatrice
deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto da altre norme o
dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto
e la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte
degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella
relazione di cui all'art. 9 dovrà essere espressamente
indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
Art. 14. Verifiche
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformità degli impianti alle disposizioni della
presente legge e della normativa vigente, i comuni, le
unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili
del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di
avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze, di cui
all'art. 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro
tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Art. 15. Regolamento d'attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è emanato con le procedure di cui
all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
regolamento di attuazione. Nel regolamento di
attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti
obbligatoria la redazione del progetto di cui all'art. 6
e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del
progetto stesso in relazione al grado di complessità
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto
dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituita una commissione
permanente, presieduta dal direttore generale della
competente Direzione generale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da
un suo delegato, e composta da sei rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie imprenditoriali e
artigiane interessate, da sei rappresentanti delle
professioni designati pariteticamente dai rispettivi
consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti
erogatori di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2
collabora ad indagini e studi sull'evoluzione
tecnologica del comparto.
Art. 16. Sanzioni
1. Alla violazione di quanto previsto dall'art. 10
consegue, a carico del committente o del proprietario,
secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione di cui all'art. 15, una sanzione
amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme
della presente legge consegue, secondo le modalità
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una
sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 15
determina le modalità della sospensione delle imprese
dal registro o dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, e
dei provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione delle norme relative alla sicurezza degli
impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle
sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art. 17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.
Art. 18. Disposizioni transitorie
1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di
cui all'art. 15 sono autorizzate ad eseguire opere di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 le
imprese di cui all'art. 2, comma 1, le quali sono
tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto
prescritto dall'art. 7 ed a rilasciare al committente o
al proprietario la dichiarazione di conformità recante i
numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti
gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.
Art. 19. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il Guardasigilli VASSALLI
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